Art. 15

Disposizioni generali relative alla valutazione

In vigore dal 11 mar 2014
Disposizioni generali relative alla valutazione 1.   Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e assicurano che siano predisposte procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari a tal fine, compresi i dati relativi agli indicatori comuni di cui all'. 2.   Le valutazioni sono effettuate da esperti funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma operativo. Tutte le valutazioni sono rese pubbliche integralmente ma non comprendono in alcun caso informazioni che riguardano l'identità dei destinatari finali. 3.   Le valutazioni non sono eccessive rispetto alle risorse stanziate o alla natura del sostegno e non provocano inutili oneri amministrativi.
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