Art. 5

Denominazioni di vendita

In vigore dal 26 feb 2014
Denominazioni di vendita 1.   Per i prodotti vitivinicoli aromatizzati immessi sul mercato dell’Unione sono utilizzate le denominazioni di vendita di cui all’allegato II, purché tali prodotti soddisfino i requisiti per la denominazione di vendita corrispondente fissati in detto allegato. Le denominazioni di vendita possono essere completate da una denominazione usuale quale definita dall’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011. 2.   Se un prodotto vitivinicolo aromatizzato soddisfa i requisiti di più di una denominazione di vendita, è autorizzato l’utilizzo di una sola denominazione di vendita, salvo che sia diversamente disposto dall’allegato II. 3.   Una bevanda alcolica che non soddisfi i requisiti contemplati nel presente regolamento non è designata, presentata o etichettata associando parole o espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «fatto», «gusto» o altro termine simile a qualsiasi denominazione di vendita. 4.   Le denominazioni di vendita possono essere integrate o sostituite da un’indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento. 5.   Fatto salvo l’, le denominazioni di vendita non sono integrate da denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette autorizzate per i prodotti vitivinicoli.
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