Art. 26

Denominazioni geografiche preesistenti

In vigore dal 26 feb 2014
Denominazioni geografiche preesistenti 1.   Le denominazioni geografiche di prodotti vitivinicoli aromatizzati elencati nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 1601/91 e le indicazioni geografiche presentate a uno Stato membro e approvate da quest’ultimo entro il 27 marzo 2014 sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all’ del presente regolamento mediante atti di esecuzione adottati senza ricorrere alla procedura di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione alle denominazioni geografiche preesistenti di cui al paragrafo 1: a) la documentazione tecnica di cui all’, paragrafo 1; b) le decisioni nazionali di approvazione. 3.   Le denominazioni geografiche preesistenti di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro il 28 marzo 2017 perdono la protezione nell’ambito del presente regolamento. La Commissione mette in atto, mediante atti di esecuzione adottati senza ricorrere alla procedura di cui all’, paragrafo 2, i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all’. 4.   L’ non si applica alle denominazioni geografiche preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Fino al 28 marzo 2018 la Commissione può decidere di propria iniziativa, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di una denominazione geografica preesistente di cui al paragrafo 1 del presente articolo se non sono rispettate le condizioni previste dall’, punto 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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