Art. 10

Contenuto delle domande di protezione

In vigore dal 26 feb 2014
Contenuto delle domande di protezione 1.   Le domande di protezione dei nomi come indicazioni geografiche sono accompagnate da una documentazione tecnica comprendente: a) il nome di cui è chiesta la protezione; b) il nome e l’indirizzo del richiedente; c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2; e d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2. 2.   Per essere ammesso a un’indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento, un prodotto deve essere conforme al disciplinare di produzione corrispondente, in cui rientrano almeno: a) il nome di cui è chiesta la protezione; b) la descrizione del prodotto, in particolare le sue principali caratteristiche analitiche nonché un’indicazione delle sue proprietà organolettiche; c) laddove pertinente, i particolari processi produttivi e le relative specifiche nonché le restrizioni applicabili all’elaborazione del prodotto; d) la delimitazione della zona geografica interessata; e) gli elementi che giustificano il legame di cui all’, punto 3; f) le condizioni applicabili prescritte dal diritto unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce l’indicazione geografica protetta, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto unionale; g) l’indicazione della materia prima principale da cui si ricava il prodotto vitivinicolo aromatizzato; h) il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.
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