Art. 11
Domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo
In vigore dal 26 feb 2014
Domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo
1. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi previsti all’, gli elementi comprovanti che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.
2. La domanda di protezione è trasmessa alla Commissione direttamente dal richiedente oppure tramite le autorità del paese terzo interessato.
3. La domanda di protezione è presentata in una delle lingue ufficiali dell’Unione o accompagnata da una traduzione certificata in una di tali lingue.
Storico versioni
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