Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 feb 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «denominazione di vendita»: il nome di ciascuno dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al presente regolamento;
2) «descrizione»: l’elenco delle caratteristiche specifiche di un prodotto vitivinicolo aromatizzato;
3) «indicazione geografica»: un’indicazione che identifichi un prodotto vitivinicolo aromatizzato come originario di una regione, di un luogo specifico o di un paese in cui una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche di tale prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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