Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 feb 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1)   «denominazione di vendita»: il nome di ciascuno dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al presente regolamento; 2)   «descrizione»: l’elenco delle caratteristiche specifiche di un prodotto vitivinicolo aromatizzato; 3)   «indicazione geografica»: un’indicazione che identifichi un prodotto vitivinicolo aromatizzato come originario di una regione, di un luogo specifico o di un paese in cui una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche di tale prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.
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