Art. 4
Processi produttivi e metodi di analisi dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
In vigore dal 26 feb 2014
Processi produttivi e metodi di analisi dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
1. I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono realizzati in conformità dei requisiti, delle restrizioni e delle designazioni di cui agli allegati I e II.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’ concernenti l’introduzione di processi produttivi autorizzati al fine di ottenere prodotti vitivinicoli aromatizzati, tenendo conto delle aspettative dei consumatori.
Nel decidere i processi produttivi autorizzati di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei processi produttivi raccomandati e pubblicati dall’OIV.
3. La Commissione, se necessario, adotta mediante atti di esecuzione metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Questi ultimi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’OIV, salvo che tali metodi siano inefficaci o inadeguati ai fini dell’obiettivo perseguito. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
In attesa della loro adozione da parte della Commissione, i metodi da utilizzare sono quelli autorizzati dallo Stato membro interessato.
4. Le pratiche enologiche e le restrizioni stabilite in conformità dell’articolo 74, dell’articolo 75, paragrafo 4, e dell’articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applicano ai prodotti vitivinicoli utilizzati per la produzione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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