Art. 6
Diciture aggiuntive alle denominazioni di vendita
In vigore dal 26 feb 2014
Diciture aggiuntive alle denominazioni di vendita
1. Le denominazioni di vendita di cui all’ possono essere integrate altresì dalle seguenti diciture riguardanti il tenore di zuccheri del prodotto vitivinicolo aromatizzato:
a) «extra secco» o «extra dry»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 30 grammi per litro e, per la categoria dei vini aromatizzati e, in deroga all’, paragrafo 2, lettera g), il titolo alcolometrico volumico totale minimo è pari a 15 % vol.;
b) «secco» o «dry»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 50 grammi per litro e, per la categoria dei vini aromatizzati e, in deroga all’, paragrafo 2, lettera g), il titolo alcolometrico volumico totale minimo è pari a 16 % vol.;
c) «semisecco» o «semi-dry»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è compreso tra 50 e meno di 90 grammi per litro;
d) «semidolce»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è compreso tra 90 e meno di 130 grammi per litro;
e) «dolce»: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è pari o superiore a 130 grammi per litro.
Il tenore di zuccheri indicato al primo comma, lettere da a) a e), è espresso in zucchero invertito.
Le diciture «semidolce» e «dolce» possono essere accompagnate da un’indicazione del tenore di zuccheri, espresso in grammi di zucchero invertito per litro.
2. Laddove la denominazione di vendita sia integrata dalla dicitura «spumante» o includa detta dicitura, la quantità di vino spumante utilizzata non deve essere inferiore al 95 %.
3. Le denominazioni di vendita possono anche essere completate con un riferimento al principale aroma utilizzato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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