Art. 3
Definizione e classificazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
In vigore dal 26 feb 2014
Definizione e classificazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
1. I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono prodotti che sono derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono stati aromatizzati. Essi sono classificati nelle seguenti categorie:
a)
vini aromatizzati;
b)
bevande aromatizzate a base di vino;
c)
cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.
2. Il vino aromatizzato è una bevanda:
a)
ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato II, parte IV, punto 5, nonché all’allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 3 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione del vino «retsina»;
b)
nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 75 % del volume totale;
c)
con eventuale aggiunta di alcole;
d)
con eventuale aggiunta di coloranti;
e)
alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi;
f)
con eventuale aggiunta di edulcoranti;
g)
che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 14,5 % vol. e inferiore a 22 % vol. e un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol.
3. Una bevanda aromatizzata a base di vino è una bevanda:
a)
ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l’aggiunta di alcole e del vino «retsina»;
b)
nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale;
c)
alla quale non è stato aggiunto alcole, salvo se previsto altrimenti all’allegato II;
d)
con eventuale aggiunta di coloranti;
e)
alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi;
f)
con eventuale aggiunta di edulcoranti;
g)
che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 4,5 % vol. e inferiore a 14,5 % vol.
4. Un cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli è una bevanda:
a)
ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 11, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l’aggiunta di alcole e del vino «retsina»;
b)
nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale;
c)
alla quale non è stato aggiunto alcole;
d)
con eventuale aggiunta di coloranti;
e)
con eventuale aggiunta di edulcoranti;
f)
che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,2 % vol. e inferiore a 10 % vol.
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