Art. 3 · Definizione e classificazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

Art. 3

Definizione e classificazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

In vigore dal 26 feb 2014
Definizione e classificazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati 1.   I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono prodotti che sono derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono stati aromatizzati. Essi sono classificati nelle seguenti categorie: a) vini aromatizzati; b) bevande aromatizzate a base di vino; c) cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. 2.   Il vino aromatizzato è una bevanda: a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato II, parte IV, punto 5, nonché all’allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 3 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione del vino «retsina»; b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 75 % del volume totale; c) con eventuale aggiunta di alcole; d) con eventuale aggiunta di coloranti; e) alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi; f) con eventuale aggiunta di edulcoranti; g) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 14,5 % vol. e inferiore a 22 % vol. e un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol. 3.   Una bevanda aromatizzata a base di vino è una bevanda: a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l’aggiunta di alcole e del vino «retsina»; b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale; c) alla quale non è stato aggiunto alcole, salvo se previsto altrimenti all’allegato II; d) con eventuale aggiunta di coloranti; e) alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi; f) con eventuale aggiunta di edulcoranti; g) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 4,5 % vol. e inferiore a 14,5 % vol. 4.   Un cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli è una bevanda: a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 11, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l’aggiunta di alcole e del vino «retsina»; b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale; c) alla quale non è stato aggiunto alcole; d) con eventuale aggiunta di coloranti; e) con eventuale aggiunta di edulcoranti; f) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,2 % vol. e inferiore a 10 % vol.
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