Art. 25

Cancellazione

In vigore dal 26 feb 2014
Cancellazione Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di un’indicazione geografica non più rispondente al rispettivo disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Gli articoli da 13 a 16 si applicano mutatis mutandis.
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