Art. 28
Poteri delegati
In vigore dal 26 feb 2014
Poteri delegati
1. Al fine di tenere conto delle caratteristiche specifiche della produzione nella zona geografica delimitata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo a:
a)
criteri per la delimitazione della zona geografica; e
b)
regole, restrizioni e deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.
2. Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di stabilire le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari, come previsto dall’, paragrafo 2, lettera f).
3. Per garantire i diritti o gli interessi legittimi dei produttori e degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di:
a)
determinare i casi in cui la domanda di protezione di un’indicazione geografica può essere presentata da singoli produttori;
b)
determinare le restrizioni che si applicano al tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di un’indicazione geografica;
c)
stabilire le condizioni da soddisfare riguardo a una domanda di protezione di un’indicazione geografica, all’esame da parte della Commissione, alla procedura di opposizione e alle procedure di modifica e di cancellazione delle indicazioni geografiche;
d)
stabilire le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere;
e)
fissare il termine di presentazione di una domanda o richiesta;
f)
fissare il termine a decorrere dal quale si applica la protezione;
g)
stabilire le condizioni alle quali una modifica è da considerarsi minore ai sensi dell’, paragrafo 2;
h)
fissare la data di entrata in vigore della modifica;
i)
stabilire le condizioni connesse alle domande di modifica del disciplinare di un’indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento quando tali domande non implicano cambiamenti al documento unico di cui all’, paragrafo 1, lettera d).
4. Al fine di garantire una protezione adeguata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle restrizioni riguardanti la denominazione protetta.
Storico versioni
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