Art. 29

Competenze di esecuzione

In vigore dal 26 feb 2014
Competenze di esecuzione 1.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse al presente capo e concernenti: a) le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale di cui all’, punto 3; b) i mezzi di pubblicazione delle decisioni di concessione o di rigetto della protezione di cui all’; c) la presentazione di domande transfrontaliere; d) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse al presente capo riguardanti la procedura, inclusa l’ammissibilità, per l’esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di un’indicazione geografica, nonché la procedura, inclusa l’ammissibilità, per le richieste di opposizione, cancellazione o conversione nonché la presentazione di informazioni relative alle denominazioni geografiche protette, in particolare per quanto riguarda: a) i modelli di documenti e il formato di trasmissione; b) i limiti temporali; c) la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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