Art. 30
Domande o richieste irricevibili
In vigore dal 26 feb 2014
Domande o richieste irricevibili
Se una domanda o una richiesta presentata a norma del presente capo è considerata irricevibile, la Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza ricorrere alla procedura di cui all’, paragrafo 2, decide di respingerla in quanto irricevibile.
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