Art. 32
Scambio di informazioni
In vigore dal 26 feb 2014
Scambio di informazioni
1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi ai prodotti vitivinicoli aromatizzati. Tali informazioni possono, se del caso, essere trasmesse o rese disponibili alle autorità competenti di paesi terzi e possono essere rese pubbliche.
2. Per rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 1 rapide, efficienti, precise ed economiche, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per definire:
a)
la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;
b)
i metodi di comunicazione delle informazioni;
c)
le regole relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;
d)
le condizioni e i mezzi di pubblicazione delle informazioni.
3. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione:
a)
le regole sulla comunicazione delle informazioni necessarie per l’applicazione del presente articolo;
b)
le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, alla periodicità e alle scadenze;
c)
le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle autorità competenti dei paesi terzi e al pubblico.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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