Organizzazioni di produttori
1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:
a)
sono costituite e controllate a norma dell', paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all', paragrafo 2;
b)
sono costituite su iniziativa dei produttori;
c)
perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:
i)
assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
ii)
concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
iii)
ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
iv)
svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;
v)
promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
vi)
promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;
vii)
provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;
viii)
contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
ix)
sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;
x)
gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all', paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento e all' del regolamento (UE) n. 1305/2013
xi)
fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.
2 Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex 2208 diversi da quelli compresi nell’allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell', paragrafo 2.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori, costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che:
a)
sono costituite su iniziativa dei produttori;
b)
perseguono una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi:
i)
assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
ii)
concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;
iii)
ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Pro
eli:reg:2013:1308:oj#art-152
In sintesi
L'articolo disciplina le condizioni affinché gli Stati membri riconoscano formalmente le organizzazioni di produttori su loro richiesta. Queste organizzazioni devono essere create e controllate su iniziativa dei produttori stessi e devono perseguire almeno uno degli obiettivi specificati, come la concentrazione dell'offerta, la pianificazione della produzione, la tutela ambientale o l'assistenza tecnica. È inoltre regolata la possibilità di commercializzare specifici prodotti non compresi nell'allegato I (codice NC ex 2208), purché non superino il 49% del valore totale commercializzato e non usufruiscano di aiuti dell'Unione. Per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è previsto un regime di riconoscimento specifico con finalità mirate alla pianificazione, all'offerta e alla stabilizzazione dei prezzi.
Perché esiste questa norma
La norma mira a consentire il riconoscimento ufficiale delle organizzazioni costituite dai produttori agricoli per rafforzare la loro posizione sul mercato, migliorare la competitività e favorire la sostenibilità e la stabilizzazione dei prezzi.
A chi si applica
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e ai produttori agricoli (inclusi quelli dei settori specifici come ortofrutticolo e lattiero-caseario) che intendono costituire o gestire un'organizzazione di produttori riconosciuta.
Esempio pratico
Un gruppo di agricoltori decide di costituire un'associazione per concentrare l'offerta delle proprie coltivazioni e promuovere tecniche a basso impatto ambientale; l'associazione presenta istanza allo Stato membro per ottenere il riconoscimento ufficiale come organizzazione di produttori.
Adempimenti e conseguenze
Presentazione di una richiesta formale di riconoscimento allo Stato membro; rispetto del limite massimo del 49% del valore totale della produzione commercializzata per i prodotti di cui al codice NC ex 2208 (con esclusione di tali prodotti dal calcolo per l'ortofrutta ai fini dell'articolo 34, par. 2) e divieto di beneficiare di misure di sostegno dell'Unione su tali beni per mantenere il riconoscimento.
Domande frequenti
Quali requisiti generali deve avere un'organizzazione per essere riconosciuta?Deve essere costituita su iniziativa dei produttori di un settore specifico, controllata da essi e deve perseguire almeno uno degli obiettivi previsti dall'articolo, come la pianificazione della produzione, la concentrazione dell'offerta o la tutela ambientale.
Un'organizzazione può commercializzare prodotti con codice NC ex 2208 diversi da quelli dell'allegato I?Sì, può mantenere il riconoscimento purché la quota di tali prodotti non superi il 49% del valore totale della produzione commercializzata e detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione.
Quali sono le regole per i produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari?Gli Stati membri riconoscono tali organizzazioni se costituite su iniziativa dei produttori per pianificare la produzione, concentrare l'offerta sul mercato oppure ottimizzare i costi e stabilizzare i prezzi alla produzione.