Art. 152

Organizzazioni di produttori

In vigore dal 17 dic 2013
Organizzazioni di produttori 1.   Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che: a) sono costituite e controllate a norma dell', paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all', paragrafo 2; b) sono costituite su iniziativa dei produttori; c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi: i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità; ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta; iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione; iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato; v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale; vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale; vii) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità; viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici; ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione; x) gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all', paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento e all' del regolamento (UE) n. 1305/2013 xi) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi. 2   Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex 2208 diversi da quelli compresi nell’allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell', paragrafo 2. 3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori, costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che: a) sono costituite su iniziativa dei produttori; b) perseguono una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi: i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità; ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti; iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.
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Organizzazioni di produttori (Art. 152 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo