Art. 36
Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabili ai programmi operativi
In vigore dal 17 dic 2013
Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabili ai programmi operativi
1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale contenente condizioni generali relative alle azioni ambientali di cui all', paragrafo 5. Tale disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare quelli di cui all' di detto regolamento.
Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi dalla trasmissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2 o paragrafo 3, qualora constati che il progetto non contribuisce al raggiungimento degli obiettivi enunciati nell' TFUE e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente. Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi sono compatibili con i suddetti obiettivi.
2. Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. La strategia include i seguenti elementi:
a)
analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo;
b)
giustificazione delle priorità adottate;
c)
obiettivi e strumenti dei programmi operativi e indicatori di rendimento;
d)
valutazione dei programmi operativi;
e)
obblighi di comunicazione a carico delle organizzazioni di produttori.
Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.
Storico versioni
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