Art. 37
Poteri delegati
In vigore dal 17 dic 2013
Poteri delegati
Per garantire un uso efficiente, mirato e duraturo del sostegno alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni nel settore degli ortofrutticoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' intesi a fissare norme concernenti:
a)
i fondi di esercizio e i programmi operativi, compresi i seguenti aspetti:
i)
gli importi stimati, le decisioni delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni sui contributi finanziari e l'uso dei fondi di esercizio;
ii)
le misure, azioni, spese e i costi amministrativi e di personale da includere o escludere nell'ambito dei programmi operativi, le modifiche degli stessi e gli obblighi aggiuntivi che saranno determinati dagli Stati membri;
iii)
l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi operativi e ai programmi di sviluppo rurale;
iv)
i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori;
v)
le norme specifiche applicabili ai casi in cui associazioni di organizzazioni di produttori gestiscano, elaborino, attuino e presentino, in tutto o in parte, programmi operativi;
vi)
l'obbligo di usare indicatori comuni ai fini del monitoraggio e della valutazione dei programmi operativi;
b)
la disciplina nazionale e la strategia nazionale per i programmi operativi per quanto riguarda l'obbligo di monitorare e valutare l'efficienza delle discipline nazionali e delle strategie nazionali;
c)
l'aiuto finanziario dell'Unione, compresi i seguenti aspetti:
i)
la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione e il valore della produzione commercializzata di cui all', paragrafo 2;
ii)
i periodi di riferimento applicabili ai fini del calcolo dell'aiuto;
iii)
il versamento di anticipi e l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo dell'aiuto;
iv)
le norme specifiche applicabili al finanziamento dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori e, in particolare, quelle relative all'applicazione dei limiti di cui all', paragrafo 2;
d)
le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi i seguenti aspetti:
i)
la possibilità per gli Stati membri di non applicare una o più misure di prevenzione e gestione delle crisi;
ii)
le condizioni relative all', paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c);
iii)
le destinazioni ammesse dei prodotti ritirati che dovranno essere decise dagli Stati membri;
iv)
il livello massimo del sostegno per i ritiri dal mercato;
v)
l'obbligo di notifica preventiva in caso di ritiro dal mercato;
vi)
la base di calcolo del volume della produzione commercializzata per la libera distribuzione di cui all', paragrafo 4, e la determinazione di un volume massimo della produzione commercializzata in caso di ritiro;
vii)
l'obbligo di apporre l'emblema dell'Unione sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;
viii)
le condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato;
ix)
l'uso dei termini ai fini della presente sezione;
x)
le condizioni, che dovranno essere adottate dagli Stati membri, per quanto riguarda la raccolta verde e la mancata raccolta;
xi)
assicurazione del raccolto;
xii)
i fondi di mutualizzazione e
xiii)
le condizioni riguardanti il reimpianto dei frutteti per ragioni sanitarie o fitosanitarie, e la fissazione di un massimale per le spese relative, ai sensi dell', paragrafo 3, primo comma, lettera e);
e)
l'aiuto finanziario nazionale, compresi i seguenti aspetti:
i)
il grado di organizzazione dei produttori;
ii)
l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo;
iii)
la quota massima di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione.
Storico versioni
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