Art. 37 · Poteri delegati

Art. 37

Poteri delegati

In vigore dal 17 dic 2013
Poteri delegati Per garantire un uso efficiente, mirato e duraturo del sostegno alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni nel settore degli ortofrutticoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' intesi a fissare norme concernenti: a) i fondi di esercizio e i programmi operativi, compresi i seguenti aspetti: i) gli importi stimati, le decisioni delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni sui contributi finanziari e l'uso dei fondi di esercizio; ii) le misure, azioni, spese e i costi amministrativi e di personale da includere o escludere nell'ambito dei programmi operativi, le modifiche degli stessi e gli obblighi aggiuntivi che saranno determinati dagli Stati membri; iii) l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi operativi e ai programmi di sviluppo rurale; iv) i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori; v) le norme specifiche applicabili ai casi in cui associazioni di organizzazioni di produttori gestiscano, elaborino, attuino e presentino, in tutto o in parte, programmi operativi; vi) l'obbligo di usare indicatori comuni ai fini del monitoraggio e della valutazione dei programmi operativi; b) la disciplina nazionale e la strategia nazionale per i programmi operativi per quanto riguarda l'obbligo di monitorare e valutare l'efficienza delle discipline nazionali e delle strategie nazionali; c) l'aiuto finanziario dell'Unione, compresi i seguenti aspetti: i) la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione e il valore della produzione commercializzata di cui all', paragrafo 2; ii) i periodi di riferimento applicabili ai fini del calcolo dell'aiuto; iii) il versamento di anticipi e l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo dell'aiuto; iv) le norme specifiche applicabili al finanziamento dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori e, in particolare, quelle relative all'applicazione dei limiti di cui all', paragrafo 2; d) le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi i seguenti aspetti: i) la possibilità per gli Stati membri di non applicare una o più misure di prevenzione e gestione delle crisi; ii) le condizioni relative all', paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c); iii) le destinazioni ammesse dei prodotti ritirati che dovranno essere decise dagli Stati membri; iv) il livello massimo del sostegno per i ritiri dal mercato; v) l'obbligo di notifica preventiva in caso di ritiro dal mercato; vi) la base di calcolo del volume della produzione commercializzata per la libera distribuzione di cui all', paragrafo 4, e la determinazione di un volume massimo della produzione commercializzata in caso di ritiro; vii) l'obbligo di apporre l'emblema dell'Unione sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita; viii) le condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato; ix) l'uso dei termini ai fini della presente sezione; x) le condizioni, che dovranno essere adottate dagli Stati membri, per quanto riguarda la raccolta verde e la mancata raccolta; xi) assicurazione del raccolto; xii) i fondi di mutualizzazione e xiii) le condizioni riguardanti il reimpianto dei frutteti per ragioni sanitarie o fitosanitarie, e la fissazione di un massimale per le spese relative, ai sensi dell', paragrafo 3, primo comma, lettera e); e) l'aiuto finanziario nazionale, compresi i seguenti aspetti: i) il grado di organizzazione dei produttori; ii) l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo; iii) la quota massima di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione.
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