Art. 34
Aiuto finanziario dell'Unione
In vigore dal 17 dic 2013
Aiuto finanziario dell'Unione
1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all', paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50 % della spesa effettivamente sostenuta.
2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori.
Tuttavia, nel caso delle organizzazioni di produttori tale percentuale può essere portata al 4,6 % del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.
Nel caso di associazioni di organizzazioni di produttori, tale percentuale può essere aumentata fino al 4,7 % del valore della produzione commercializzata, a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi attuate dall'associazione di organizzazioni di produttori per conto dei suoi aderenti.
3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 60 % per un programma operativo o parte di esso, se il programma soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a)
è presentato da più organizzazioni di produttori dell'Unione che partecipano, in Stati membri diversi, ad azioni transnazionali;
b)
è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;
c)
riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (23);
d)
è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta risultante dalla fusione tra due organizzazioni di produttori riconosciuta;
e)
è il primo programma operativo presentato da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;
f)
è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola;
g)
è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 TFUE.
4. Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 100 % in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:
a)
distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a tal fine autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, oppure
b)
distribuzione gratuita ai seguenti enti: istituti di pena, scuole, istituti di cui all', colonie di vacanze, ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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