Art. 35

Aiuto finanziario nazionale

In vigore dal 17 dic 2013
Aiuto finanziario nazionale 1.   Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso la Commissione può adottare atti di esecuzione che autorizzino gli Stati membri che presentino una richiesta debitamente giustificata a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari di cui all', paragrafo 1, lettera a). Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 2.   Nelle regioni degli Stati membri in cui le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le associazioni e organizzazioni di produttori di cui all' del regolamento (UE) n. 1305/2013 commercializzano meno del 15 % del valore della produzione ortofrutticola delle stesse regioni e qualora detta produzione rappresenti almeno il 15 % della produzione agricola totale delle medesime regioni, l'aiuto finanziario nazionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere rimborsato dall'Unione su richiesta dello Stato membro interessato. La Commissione adotta atti di esecuzione in merito a tale rimborso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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Aiuto finanziario nazionale (Art. 35 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo