Art. 151
Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
In vigore dal 17 dic 2013
Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
A decorrere dal 1o aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.
Ai fini del presente articolo e dell' per "primo acquirente" si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori:
a)
per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;
b)
per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.
Gli Stati membri notificano alla Commissione la quantità di latte crudo di cui al primo comma.
La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e periodicità di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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