Art. 153

Statuto delle organizzazioni di produttori

In vigore dal 17 dic 2013
Statuto delle organizzazioni di produttori 1.   Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi: a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori; b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse; c) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici. 2.   Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti: a) procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a); b) l’imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell’organizzazione di produttori; c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese; d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori; e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno; f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
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Statuto delle organizzazioni di produttori (Art. 153 Regolamento (UE) 2013/1308) — Testo vigente | Portale Normativo