Art. 153 · Statuto delle organizzazioni di produttori

Art. 153

Statuto delle organizzazioni di produttori

In vigore dal 17 dic 2013
Statuto delle organizzazioni di produttori 1.   Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi: a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori; b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse; c) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici. 2.   Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti: a) procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a); b) l’imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell’organizzazione di produttori; c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese; d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori; e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno; f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
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