Art. 153
Statuto delle organizzazioni di produttori
In vigore dal 17 dic 2013
Statuto delle organizzazioni di produttori
1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:
a)
applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori;
b)
aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;
c)
fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici.
2. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:
a)
procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a);
b)
l’imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell’organizzazione di produttori;
c)
le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
d)
le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;
e)
le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno;
f)
le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Storico versioni
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