Condizionalità ex ante
1. Gli Stati membri accertano, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici e nell'elaborare i programmi e, se del caso, nell'accordo di partenariato, che le condizionalità ex ante previste nelle rispettive norme specifiche di ciascun fondo e le condizionalità ex-ante generali di cui alla parte II dell'allegato XI siano applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità dei rispettivi programmi e che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte.
Le condizionalità ex ante si applicano soltanto a condizione che siano conformi alla definizione di cui all', punto 33), in ordine agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma. La valutazione dell'applicabilità tiene conto del principio di proporzionalità, fatta salva la definizione di cui all', punto 33), e conformemente all', paragrafo 5, con riguardo al livello del sostegno assegnato, se appropriato. La valutazione dell'adempimento si limita ai criteri previsti dalle norme specifiche di ciascun fondo e dalla parte II dell'allegato XI.
2. L'accordo di partenariato stabilisce una sintesi della valutazione dell'ottemperanza di condizionalità ex ante applicabili a livello nazionale e per quelle che, secondo la valutazione di cui al paragrafo 1, non siano soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato, indica le azioni da intraprendere, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione di tali azioni. Ciascun programma individua quali delle condizionalità ex ante contemplate nelle norme specifiche pertinenti di ciascun fondo e delle condizionalità ex ante di cui alla parte II dell'allegato XI sono applicabili allo stesso e quali di esse, secondo la valutazione di cui al paragrafo 2, sono soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato e dei programmi. Ove condizionalità ex ante applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle azioni da attuare, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione. Gli Stati membri adempiono a tali condizionalità ex ante entro il 31 dicembre 2016 e riferiscono in merito al loro adempimento al più tardi nella relazione annuale di attuazione, nel 2017, conformemente all', paragrafo 4, o nella relazione sullo stato di attuazione, nel 2017, conformemente all', paragrafo 2.
3. La Commissione valuta la coerenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dallo Stato membro sull'applicabilità delle condizionalità ex ante e sull'adempimento di dette condizionalità nell'ambito della sua valutazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato.
Tale valutazione dell'applicabilità da parte della Commissione tiene conto, conformemente all', paragrafo 5, del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. La valutazione dell'adempimento da parte della Commissione è limitata ai criteri stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo e di cui alla parte II dell'allegato XI e rispetta le competenze nazionali e regionali per decidere misure specifiche e adeguate in relazione alle politiche, incluso il contenuto delle strategie.
4. In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sull'applicabilità di una condizionalità ex ante all'obiettivo specifico delle priorità di un programma o sul suo adempimento, la Commissione è tenuta a dimostrare sia l'applicabilità ai sensi della definizione di cu all', punto 33), sia l'inadempimento.
5. Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi a favore della pertinente priorità del programma in attesa che siano completate in maniera soddisfacente le azioni di cui al paragrafo 2, se del caso, per evitare di compromettere gravemente l'efficacia e l'efficienza del raggiungimento degli obiettivi specifici della priorità interessata. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante applicabile che non è stata soddisfatta alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e dei relativi programmi, entro il termine fissato al paragrafo 2, costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi da parte della Commissione a favore delle priorità interessate del programma. In entrambi i casi, l'ambito di applicazione della sospensione è proporzionato e tiene conto delle azioni da intraprendere e dei fondi a rischio.
6. Il paragrafo 5 non si applica in caso di accordo tra la Commissione e lo Stato membro sulla non applicabilità di una condizionalità ex ante o sul fatto che una condizionalità ex ante applicabile è stata soddisfatta, come indicato mediante l'approvazione del programma e dell'accordo di partenariato, ovvero in mancanza di osservazioni della Commissione entro 60 giorni dalla presentazione della pertinente relazione di cui al paragrafo 2.
7. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi a favore di una priorità qualora uno Stato membro abbia completato le azioni relative all'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili al programma interessato e non soddisfatte al momento della decisione della Commissione sulla sospensione. Essa pone fine senza indugio alla sospensione anche qualora, in seguito alla modifica del programma relativo alla priorità interessata, la condizionalità ex ante in questione non sia più applicabile.
8. I paragrafi da 1 a 7 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.
Storico versioni
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In sintesi
Gli Stati membri devono verificare se le condizionalità ex ante previste siano applicabili ai propri programmi e se risultino soddisfatte, rispettando il principio di proporzionalità. Se all'avvio dell'accordo di partenariato o dei programmi alcune condizioni non sono ancora rispettate, devono essere indicate le azioni correttive, gli organismi responsabili e le scadenze. Tali condizionalità devono comunque essere adempiute entro il 31 dicembre 2016 e rendicontate nel 2017. La Commissione europea valuta la coerenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dagli Stati, rispettando le competenze nazionali e regionali. In caso di disaccordo tra le parti sull'applicabilità o sull'adempimento di una condizione, spetta alla Commissione dimostrarne la sussistenza.
Perché esiste questa norma
La norma mira a garantire che gli Stati membri soddisfino determinati prerequisiti (condizionalità ex ante) necessari per raggiungere efficacemente gli obiettivi specifici dei programmi e dei fondi europei.
A chi si applica
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e alla Commissione europea nell'ambito dell'elaborazione e valutazione dei programmi e dell'accordo di partenariato.
Esempio pratico
Uno Stato membro predispone un programma per l'utilizzo dei fondi e individua una condizionalità ex ante non ancora soddisfatta. Nello stesso programma specifica quali azioni intraprenderà, quale organismo ne sarà responsabile e fissa il calendario per completarle entro il termine previsto del 31 dicembre 2016.
Adempimenti e conseguenze
Gli Stati membri hanno l'obbligo di valutare l'applicabilità e l'adempimento delle condizionalità, indicare azioni correttive, responsabili e calendario per quelle non soddisfatte, adempierle entro il 31 dicembre 2016 e riferirne nelle apposite relazioni nel 2017; la Commissione deve dimostrare applicabilità o adempimento in caso di disaccordo.
Domande frequenti
Cosa deve fare uno Stato membro se una condizionalità ex ante non è soddisfatta alla presentazione del programma?Deve inserire nel programma o nell'accordo di partenariato la descrizione delle azioni da attuare, l'indicazione degli organismi responsabili e il relativo calendario di attuazione.
Entro quale data devono essere adempiute le condizionalità ex ante non soddisfatte?Gli Stati membri devono adempiere a tali condizionalità entro il 31 dicembre 2016 e riferirne al più tardi nelle relazioni del 2017.
Chi ha l'onere di dimostrare l'applicabilità o l'adempimento in caso di disaccordo?In caso di disaccordo tra lo Stato membro e la Commissione, spetta alla Commissione dimostrare l'applicabilità o l'adempimento della condizionalità.