Art. 21

Verifica di efficacia dell’attuazione

In vigore dal 17 dic 2013
Verifica di efficacia dell’attuazione 1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dell' efficacia dell’attuazione dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2019 (la "verifica dell'efficacia dell’attuazione"), alla luce del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nei rispettivi programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è descritto nell'allegato II. 2.   La verifica dell'efficacia dell’attuazione esamina il conseguimento dei target intermedi dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione presentata dagli Stati membri nel 2019.
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Verifica di efficacia dell’attuazione (Art. 21 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo