Art. 22

Applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

In vigore dal 17 dic 2013
Applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 1.   La riserva di efficacia dell'attuazione corrisponde a una quota tra il 5 % e il 7 % della dotazione di ogni priorità di un programma, tranne in caso di priorità dedicate all'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari conformemente all'. L'importo totale della riserva di efficacia dell'attuazione destinata per fondo SIE e categoria di regioni è pari al 6 %. Gli importi corrispondenti alla riserva di efficacia dell'attuazione sono stabiliti nei programmi suddivisi per priorità e, se del caso, per fondo SIE e per categoria di regioni. 2.   Sulla base della verifica dell'efficacia dell'attuazione, entro due mesi dal ricevimento delle rispettive relazioni annuali di attuazione per il 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun fondo SIE e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono stati conseguiti i target intermedi, disaggregando tali dati per fondo SIE e per categoria di regioni, ove una priorità copra più di un fondo SIE o categoria di regioni. 3.   La riserva di efficacia dell'attuazione è destinata soltanto a programmi e priorità che hanno conseguito i propri target intermedi. Se le priorità hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista per la priorità è ritenuta definitivamente assegnata sulla base della decisione della Commissione di cui al paragrafo 2. 4.   Se le priorità non hanno conseguito i propri target intermedi, lo Stato membro propone una riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva di efficacia dell'attuazione a priorità definite dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, nonché altre modifiche al programma risultanti dalla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione entro tre mesi dall'adozione della decisione di cui al paragrafo 2. La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all', paragrafi 3 e 4. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all', paragrafi 5 e 6, la riserva di efficacia dell'attuazione per i programmi o le priorità interessati non viene assegnata ai programmi o priorità interessati. 5.   La proposta dello Stato membro di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione deve essere conforme ai requisiti di concentrazione tematica e alle assegnazioni minime stabiliti dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun Fondo. In via di deroga, se una o più delle priorità vincolate a requisiti di concentrazione tematica o assegnazioni minime non abbiano raggiunto i propri target intermedi, lo Stato membro può proporre una riassegnazione della riserva, che non deve attenersi ai requisiti di cui sopra e alle assegnazioni minime. 6.   Qualora la verifica dell’efficacia dell’attuazione per una priorità dimostri che vi è stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi di detta priorità inerenti esclusivamente a indicatori finanziari e di output, nonché alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e che tale carenza è imputabile a debolezze nell'attuazione chiaramente identificabili che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell', paragrafo 8, previa stretta consultazione con lo Stato membro interessato, e lo Stato membro non ha adottato le azioni correttive necessarie per risolvere tali debolezze, la Commissione può, non prima di cinque mesi da tale comunicazione, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma secondo la procedura di cui alle norme specifiche di ciascun Fondo. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi allorquando lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure correttive. Ove le misure correttive riguardino il trasferimento di dotazioni finanziarie ad altri programmi o priorità, per i quali siano stati raggiunti i target intermedi, la Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la necessaria modifica dei programmi in questione ai sensi dell', paragrafo 2. In deroga all', paragrafo 2, in tal caso la Commissione decide in merito alla modifica entro due mesi dalla data di presentazione della richiesta di modifica dello Stato membro. 7.   Se la Commissione, sulla base dell'esame del rapporto finale di attuazione del programma, stabilisce una grave carenza nel raggiungimento dei target finali relativi ai soli indicatori finanziari, indicatori di output e fasi di attuazione principali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a causa di debolezze di attuazione chiaramente identificate, che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell', paragrafo 8, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato e lo Stato membro ha omesso di adottare le misure correttive necessarie per affrontare tali debolezze, la Commissione può, in deroga all', applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. Quando applica le rettifiche finanziarie, la Commissione tiene conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, del livello di assorbimento e di fattori esterni che contribuiscono alla carenza. Le rettifiche finanziarie non si applicano quando il mancato raggiungimento dei target finali sia dovuto all'impatto dei fattori socio-economici o ambientali, di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro interessato o per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell' per stabilire norme dettagliate sui criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente mirato a determinare i target intermedi e finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e a valutare il conseguimento dei target intermedi e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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Applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (Art. 22 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo