Art. 23

Misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica

In vigore dal 17 dic 2013
Misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica 1.   La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e proporre di modificare il suo contratto di partenariato e i programmi rilevanti, ove necessario per sostenere l'attuazione delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio o per massimizzare l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE negli Stati membri beneficiari dell'assistenza finanziaria. Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti: a) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell', paragrafo 2, TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell', paragrafo 4, TFUE e destinata allo Stato membro interessato; b) a sostegno dell'attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macro-economici; o c) per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE disponibili se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni: i) a tale Stato è stata concessa l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (30); ii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (31); iii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario che comporta un programma di riassetto macroeconomico a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) o che comporta una decisione del Consiglio a norma dell', paragrafo 1, TFUE. Ai fini di cui al secondo comma, lettera b), ognuna di tali condizioni è ritenuta soddisfatta se l'assistenza è resa disponibile allo Stato membro prima o dopo 21 dicembre 2013 e resta a sua disposizione. 2.   Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata con il riferimento all'esigenza di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni o di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE, se del caso, e precisa i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e le caratteristiche delle modifiche previste. Tale richiesta è formulata non prima del 2015 o dopo il 2019 e non riguarda gli stessi programmi in due anni consecutivi. 3.   Lo Stato membro trasmette la sua risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, definendo le modifiche che considera necessarie nell'accordo di partenariato e nei programmi, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e precisando la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull'attuazione delle raccomandazioni e sull'attuazione dei fondi SIE. Se del caso, la Commissione formula osservazioni entro un mese dal ricevimento di detta risposta. 4.   Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dell'accordo di partenariato e dei programmi rilevanti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3. 5.   Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, essa adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti e in ogni caso entro tre mesi dalla loro presentazione da parte dello Stato membro a norma del paragrafo 3. 6.   Se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni ai sensi del paragrafo 3 o dopo la presentazione della proposta dello Stato membro di cui al paragrafo 4, proporre al Consiglio di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità interessati. Nella sua proposta la Commissione indica i motivi per cui è giunta alla conclusione che lo Stato membro ha omesso di adottare un'azione effettiva. Quando formula la sua proposta la Commissione tiene in considerazione tutte le informazioni pertinenti e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso tramite il dialogo strutturato di cui al paragrafo 15. Il Consiglio decide su detta proposta mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle richieste di pagamento presentate dopo la data di adozione di detto atto di esecuzione. 7.   L'ambito e il livello della sospensione dei pagamenti imposti a norma del paragrafo 6 sono proporzionati ed effettivi e rispettano la parità di trattamento tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. I programmi da sospendere sono determinati sulla base delle esigenze indicate nella richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2. La sospensione dei pagamenti non supera il 50 % dei pagamenti per ognuno dei programmi interessati. La decisione può prevedere un aumento del livello della sospensione fino al 100 % dei pagamenti se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva come risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 6. 8.   Se lo Stato membro ha proposto modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti come richiesto dalla Commissione, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide la revoca della sospensione dei pagamenti. 9.   La Commissione rivolge al Consiglio una proposta di sospendere parzialmente o totalmente gli impegni o i pagamenti relativi ai programmi di uno Stato membro nei casi seguenti: a) se il Consiglio decide a norma dell', paragrafo 8, o dell', paragrafo 11, TFUE che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo; b) se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente; c) se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011 con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro perché non ha adottato l'azione correttiva raccomandata; d) se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 o al regolamento (CE) n. 332/2002 e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro; e) se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di riassetto di cui all' del regolamento (UE) n. 472/2013 o alle misure richiesta nella decisione del Consiglio adottata a norma dell', paragrafo 1, TFUE. Quando formula la sua proposta la Commissione rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 11 e tiene in conto tutte le informazioni pertinenti in materia e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso nel dialogo strutturato di cui al paragrafo 15. Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni: i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inosservanza. La sospensione dei pagamenti si applica alle richieste di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione. 10.   Una proposta della Commissione a norma del paragrafo 9 concernente la sospensione degli impegni si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese della presentazione della proposta della Commissione. La sospensione degli impegni si applica agli impegni dai fondi SIE per lo Stato membro interessato a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione. Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 9 riguardo alla sospensione dei pagamenti. 11.   L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sulla base del paragrafo 10 sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare per quanto riguarda il tasso di disoccupazione dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e l'impatto della sospensione sulla sua economia. L'impatto delle sospensioni sui programmi di importanza critica ai fini di affrontare condizioni difficili in campo economico o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare. Nell'allegato III sono previste disposizioni dettagliate per stabilire l'ambito e il livello delle sospensioni. La sospensione degli impegni è soggetta al più basso dei massimali seguenti: a) un massimale del 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e il massimale del 25 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura di squilibrio eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c). Il livello della sospensione aumenta gradualmente fino al massimale del 100 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per disavanzo eccessivo e fino al 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per squilibri eccessivi alla luce della gravità della non conformità; b) un massimale dello 0,5 % del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e un massimale dello 0,25 % del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c). Ove la non conformità legata alle azioni correttive di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) e c) persista, la percentuale di detto massimale del PIL è progressivamente incrementata fino a: — un massimale dell'1 % del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettera a); e — un massimale dello 0,5 % del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettere b) o c), in linea con la gravità della non conformità; c) un massimale del 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per il fondi SIE o un massimale dello 0,5 % del PIL nominale nel primo caso di non conformità di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere d) ed e). Ai fini della determinazione del livello della sospensione e per decidere se sospendere impegni o pagamenti, si tiene conto della fase del programma con particolare attenzione per il periodo restante per l'utilizzazione dei fondi dopo la riscrizione in bilancio degli impegni sospesi. 12.   Fatte salve le norme in materia di disimpegno di cui agli articoli da 86 a 88, la Commissione pone fine alla sospensione degli impegni senza indugio nei seguenti casi: a) se è sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell' del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (33) o il Consiglio ha deciso, a norma dell', paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo; b) se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell', paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell' di detto regolamento; c) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato misure adeguate per attuare il programma di riassetto di cui all' del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio a norma dell', paragrafo 1, TFUE. Quando revoca la sospensione degli impegni, la Commissione riscrive in bilancio gli impegni sospesi a norma dell' del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013. Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c). 13.   I paragrafi da 6 a 12 non si applicano al Regno Unito qualora la sospensione degli impegni o dei pagamenti riguardi materie coperte dal paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), c), punto iii), o dal paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) o c). 14.   Il presente articolo non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea. 15.   La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risultino soddisfatte la condizioni di cui al paragrafo 6 o al paragrafo 9, primo comma, lettere da a) ad e), la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette dati dettagliati sui fondi SIE e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni o di pagamenti. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, in particolare alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma. Immediatamente dopo la relativa adozione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di sospensione di impegni o di pagamenti o la proposta di revoca di detta sospensione Il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di esporre i motivi della sua proposta. 16.   Nel 2017 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa. 17.   Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell'Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell'applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o 241 TFUE, possono richiedere alla Commissione di presentare tale proposta.
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