Art. 50

Relazioni di attuazione

In vigore dal 17 dic 2013
Relazioni di attuazione 1.   A partire dal 2016 fino al 2023 compreso, ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale del programma nel precedente esercizio finanziario. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione di attuazione finale del programma per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e una relazione di attuazione annuale per il FEASR e il FEAMP entro il termine stabilito dalle norme specifiche a ciascun fondo. 2.   Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, compresi i cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato se del caso, nonché, a partire dal relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a operazioni eseguite completamente e anche, ove possibile, tenuto conto della fase di attuazione, a operazioni selezionate. Indicano altresì una sintesi delle conclusioni di tutte le valutazioni del programma resesi disponibili durante il precedente anno finanziario, gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure adottate. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2016 può altresì definire, se pertinente, le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante. 3.   In deroga al paragrafo 2, norme specifiche sui dati da trasmettere per il FES possono essere definite nel regolamento FES. 4.   La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo dei fondi SIE a eventuali cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato, laddove emergano dalle pertinenti valutazioni. Tale relazione di attuazione annuale definisce le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante non ottemperate al momento dell'adozione dei programmi. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli e il ruolo dei partner di cui all' nell'attuazione del programma e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico. 5.   La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2019 e la relazione di attuazione finale per i fondi SIE, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 6.   Per essere considerate ricevibili, le relazioni di attuazione annuali di cui ai paragrafi da 1 a 4 devono contenere tutte le informazioni indicate negli stessi paragrafi e nelle norme specifiche di ciascun fondo. Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione di attuazione annuale non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tale relazione si considera ricevibile. 7.   La Commissione esamina la relazione di attuazione annuale e finale e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione della stessa e in merito alla relazione di attuazione finale entro cinque mesi dalla data di ricezione della stessa. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro i termini stabiliti, le relazioni s'intendono accettate. 8.   La Commissione può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito ai problemi che incidono in modo significativo sull'attuazione del programma. In tal caso, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie circa tali osservazioni e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate. 9.   Sono rese pubbliche le relazioni di attuazione annuali e finali, nonché una sintesi dei relativi contenuti.
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Relazioni di attuazione (Art. 50 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo