Art. 51
Riunione annuale di riesame
In vigore dal 17 dic 2013
Riunione annuale di riesame
1. Ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2023 compreso, è organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare i risultati di ciascun programma, tenendo conto della relazione di attuazione annuale e delle osservazioni della Commissione, se del caso.
2. La riunione annuale di riesame può riguardare più di un programma. Quest'ultima, nel 2017 e nel 2019, copre tutti i programmi in atto nello Stato membro, tenendo conto inoltre delle relazioni sullo stato di attuazione presentate in tali anni dallo Stato membro conformemente all'.
3. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare la riunione annuale di riesame relativa a un programma in anni diversi dal 2017 e 2019.
4. La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, è presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.
5. Lo Stato membro assicura che sia dato un seguito appropriato alle osservazioni della Commissione in seguito alla riunione annuale di riesame in merito ai problemi che influenzano in modo significativo l'attuazione del programma e, se del caso, informano la Commissione, entro tre mesi, relativamente alle misure adottate.
Storico versioni
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