Art. 49

Funzioni del comitato di sorveglianza

In vigore dal 17 dic 2013
Funzioni del comitato di sorveglianza 1.   Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all', paragrafo 1, e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative. 2.   Il comitato di sorveglianza esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell’attuazione. 3.   Il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione. 4.   Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1303:oj#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Funzioni del comitato di sorveglianza (Art. 49 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo