Art. 52
Relazione sullo stato dei lavori
In vigore dal 17 dic 2013
Relazione sullo stato dei lavori
1. Entro il 31 agosto 2017 e il 31 agosto 2019, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione dell'accordo di partenariato rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2018.
2. La relazione sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in merito a quanto segue:
a)
cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato membro dall'adozione dell'accordo di partenariato;
b)
progressi compiuti nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nelle missioni specifiche di ciascun fondo di cui all', paragrafo 1, mediante il contributo dei fondi SIE agli obiettivi tematici selezionati, in particolare rispetto ai target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascun programma e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;
c)
effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere condizionalità ex ante applicabili definite nell'accordo di partenariato e non soddisfatte alla data di adozione dell'accordo di partenariato. Tale punto si applica esclusivamente alla relazione sullo stato dei lavori da presentare nel il 2017;
d)
attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i fondi SIE e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
e)
attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, o una sintesi dell'attuazione degli approcci integrati basati sui programmi, compresi i progressi nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la cooperazione;
f)
se del caso, azioni intraprese per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi SIE;
g)
azioni adottate e risultati conseguiti nell'ottica della riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
h)
ruolo dei partner di cui all' nell'esecuzione dell'accordo di partenariato;
i)
una sintesi delle azioni adottate in relazione all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli e degli obiettivi politici per l'attuazione dei fondi SIE.
3. Qualora, entro due mesi dalla data di presentazione della relazione sullo stato dei lavori, la Commissione stabilisca che le informazioni presentate sono incomplete o poco chiare, tanto da incidere in maniera significativa sulla qualità e l'affidabilità della valutazione in questione, può richiedere ulteriori informazioni agli Stati membri, a condizione che tale richiesta non determini ritardi immotivati e fornendo motivazioni dell'asserita mancanza di qualità e affidabilità. Lo Stato membro fornisce le informazioni richieste alla Commissione entro tre mesi e, se del caso, rivede di conseguenza la relazione sullo stato dei lavori.
4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello da utilizzare per la presentazione della relazione sullo stato dei lavori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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