Art. 150

Procedura di comitato

In vigore dal 17 dic 2013
Procedura di comitato 1.   Nell'applicazione del presente regolamento, del regolamento FESR, del regolamento CTE, del regolamento FSE e del regolamento FC, la Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione in relazione ai poteri di esecuzione di cui all', terzo comma, all', paragrafo 7, quinto comma, all', paragrafo 3, secondo comma, all', paragrafo 10, all', paragrafo 4, secondo comma, all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, secondo comma, all', paragrafo 4 e all', paragrafo 8, secondo comma, e si applica l', paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
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Procedura di comitato (Art. 150 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo