Art. 8

Sviluppo sostenibile

In vigore dal 17 dic 2013
Sviluppo sostenibile Gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all' e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli accordi di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia basata sulle categorie di operazione, sui settori prioritari o sulle misure in quanto appropriate per ciascuno dei fondi SIE. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione specifica attribuita è differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, si assegna la ponderazione zero. Per quanto riguarda FESR, FES e Fondo di coesione, la ponderazione è attribuita alla categorie di operazione stabilite nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR, la ponderazione è attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento FEASR e per quanto riguarda il FEAMP a misure di cui al regolamento FEAMP. La Commissione stabilisce condizioni uniformi per ognuno dei fondi SIE ai fini dell'applicazione della metodologia di cui al secondo comma mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1303:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sviluppo sostenibile (Art. 8 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo