Art. 46

Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari

In vigore dal 17 dic 2013
Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari 1.   L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di un allegato della relazione di attuazione annuale. 2.   La relazione specifica di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti: a) l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE; b) una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione; c) l'identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all', paragrafo 1, lettera a), e all', paragrafo 4, lettere a), b) e c), e degli intermediari finanziari di cui all', paragrafo 6; d) l'importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario; e) l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, nonché dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate, per programma e priorità o misura; f) i risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi; g) gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli ; h) i progressi compiuti nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e il valore degli investimenti e delle partecipazioni; i) il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti; j) il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o misura interessata. Le informazioni di cui al primo comma, lettere h) e j), possono essere incluse solo nell'allegato delle relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 nonché nella relazione di attuazione finale. Gli obblighi di relazione di cui al primo comma, lettere da a) a j), non si applicano al livello dei destinatari finali. 3.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo150, paragrafo 3. 4.   Ogni anno, a decorrere dal 2016, la Commissione fornisce, entro sei mesi dal termine di presentazione delle relazioni di attuazione annuali di cui all', paragrafo 1, per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, all' del regolamento FEASR per il FEASR, e alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche dei fondi per il FEAMP, sintesi dei dati relativi ai progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari inviati dalle autorità di gestione conformemente al presente articolo. Tali sintesi sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1303:oj#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari (Art. 46 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo