Art. 45

Uso delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità

In vigore dal 17 dic 2013
Uso delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse restituite agli strumenti finanziari, comprese le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti generati durante un periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE agli strumenti finanziari a norma dell', siano utilizzati conformemente alle finalità del programma o dei programmi, nell'ambito del medesimo strumento finanziario, o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.
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Uso delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità (Art. 45 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo