Art. 43
Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari
In vigore dal 17 dic 2013
Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari
1. Il sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari è depositato su conti presso le istituzioni finanziarie negli Stati membri e investito a titolo temporaneo conformemente ai principi della sana gestione finanziaria.
2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari sono utilizzati per le stesse finalità, compreso il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario a norma dell', primo comma, paragrafo 1, lettera d), e le spese erogate a norma dell', paragrafo 2, del sostegno iniziale fornito dai fondi SIE o nell'ambito dello stesso strumento finanziario, o in seguito alla liquidazione dello strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o forme di sostegno conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità o di una misura, fino al termine del periodo di ammissibilità.
3. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.
Storico versioni
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