Art. 111

Relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

In vigore dal 17 dic 2013
Relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 1.   Entro il 31 maggio 2016 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2023 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale conformemente all', paragrafo 1. La relazione presentata nel 2016 copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013. 2.   Per le relazioni presentate nel 2017 e nel 2019, la scadenza di cui al paragrafo 1 è il 30 giugno. 3.   Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni su quanto segue: a) esecuzione del programma operativo conformemente all', paragrafo 2; b) progressi nella preparazione e nell'attuazione di grandi progetti e piani d'azione comuni. 4.   Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell', rispettivamente paragrafi 4 e 5, e le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché le informazioni seguenti: a) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni; b) i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione; c) il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del programma operativo. Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 possono, a seconda del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, stabilire le informazioni e valutare le informazioni seguenti: a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo; b) i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi; c) i progressi nell'attuazione di eventuali azioni interregionali e transnazionali; d) se del caso, i contributi alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi; e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni; f) le azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile a norma dell'; g) i progressi nell'attuazione delle azioni in materia di innovazione sociale, se del caso; h) i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a maggior rischio di povertà, discriminazione o di esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate. In deroga al primo e secondo comma, e allo scopo di garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e la relazione sullo stato dei lavori, gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo possono includere le informazioni relative alle condizionalità ex ante di cui all', paragrafo 3, le informazioni richieste ai sensi dell', paragrafo 4, e le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e h) del secondo comma del presente paragrafo nella relazione sullo stato dei lavori, in luogo della relazione di attuazione annuale presentate nel 2017 e nel 2019, e della relazione di attuazione finale, fatto salvo l', paragrafo 2, lettera b). 5.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli per le relazioni di attuazione annuali e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
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