Art. 110

Funzioni del comitato di sorveglianza

In vigore dal 17 dic 2013
Funzioni del comitato di sorveglianza 1.   Il comitato di sorveglianza esamina in particolare: a) ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo; b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni; c) l'attuazione della strategia di comunicazione; d) l'esecuzione dei grandi progetti; e) l'attuazione dei piani d'azione comuni; f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità; g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile; h) se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili; i) gli strumenti finanziari. 2.   In deroga all', paragrafo 3, il comitato di sorveglianza esamina e approva: a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni; b) le relazioni di attuazione annuali e finali; c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell', paragrafo 1; d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa; e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.
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Funzioni del comitato di sorveglianza (Art. 110 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo