Art. 108
Comitato direttivo e modifica del piano d'azione comune
In vigore dal 17 dic 2013
Comitato direttivo e modifica del piano d'azione comune
1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, diverso dal comitato di sorveglianza dei pertinenti programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e riferisce all'autorità di gestione. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza competente dei risultati del lavoro svolto dal comitato direttivo e dello stato di avanzamento dei lavori del piano d'azione comune, a norma dell', paragrafo 1, lettera e), e dell', paragrafo 2, lettera a).
La composizione del comitato direttivo è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione pertinente, nel rispetto del principio di partenariato.
La Commissione può partecipare ai lavori del comitato direttivo a titolo consultivo.
2. Il comitato direttivo svolge le seguenti attività:
a)
verifica i progressi verso il conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione comune;
b)
esamina e approva, se del caso, eventuali proposte di modifica del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli aspetti che incidono sulla sua esecuzione efficace.
3. Le richieste di modifica dei piani d'azione comuni presentate da uno Stato membro alla Commissione sono debitamente motivate. La Commissione valuta se la richiesta di modifica sia giustificata, tenendo conto delle informazioni fornite dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, su una richiesta di modifica entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Ove approvata, la modifica entra in vigore alla data di adozione della decisione.
Storico versioni
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