Art. 107
Decisione relativa al piano d'azione comune
In vigore dal 17 dic 2013
Decisione relativa al piano d'azione comune
1. La Commissione valuta il piano d'azione comune sulla base delle informazioni di cui all', al fine di stabilire se il sostegno a titolo dei fondi sia giustificato.
Se, entro due mesi dalla presentazione di una proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfi i criteri di valutazione di cui all', la Commissione trasmette osservazioni allo Stato membro. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, rivede il piano d'azione comune di conseguenza.
2. A condizione che le eventuali osservazioni siano propriamente recepite, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione di approvazione del piano d'azione comune entro quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, ma non prima dell'adozione dei programmi operativi interessati.
3. La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire tali target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica, il periodo di esecuzione del piano d'azione comune e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d'azione comune.
4. Qualora la Commissione, mediante un atto di esecuzione, rifiuti di autorizzare il sostegno dei fondi da assegnare a un piano d'azione comune, ne comunica i motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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