Art. 110
Funzioni del comitato di sorveglianza
In vigore dal 17 dic 2013
Funzioni del comitato di sorveglianza
1. Il comitato di sorveglianza esamina in particolare:
a)
ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo;
b)
i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
c)
l'attuazione della strategia di comunicazione;
d)
l'esecuzione dei grandi progetti;
e)
l'attuazione dei piani d'azione comuni;
f)
le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
g)
le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
h)
se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
i)
gli strumenti finanziari.
2. In deroga all', paragrafo 3, il comitato di sorveglianza esamina e approva:
a)
la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
b)
le relazioni di attuazione annuali e finali;
c)
il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell', paragrafo 1;
d)
la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
e)
eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.
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