Art. 110 · Funzioni del comitato di sorveglianza

Art. 110

Funzioni del comitato di sorveglianza

In vigore dal 17 dic 2013
Funzioni del comitato di sorveglianza 1.   Il comitato di sorveglianza esamina in particolare: a) ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo; b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni; c) l'attuazione della strategia di comunicazione; d) l'esecuzione dei grandi progetti; e) l'attuazione dei piani d'azione comuni; f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità; g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile; h) se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili; i) gli strumenti finanziari. 2.   In deroga all', paragrafo 3, il comitato di sorveglianza esamina e approva: a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni; b) le relazioni di attuazione annuali e finali; c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell', paragrafo 1; d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa; e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.
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