Art. 19
Condizionalità ex ante
In vigore dal 17 dic 2013
Condizionalità ex ante
1. Gli Stati membri accertano, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici e nell'elaborare i programmi e, se del caso, nell'accordo di partenariato, che le condizionalità ex ante previste nelle rispettive norme specifiche di ciascun fondo e le condizionalità ex-ante generali di cui alla parte II dell'allegato XI siano applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità dei rispettivi programmi e che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte.
Le condizionalità ex ante si applicano soltanto a condizione che siano conformi alla definizione di cui all', punto 33), in ordine agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma. La valutazione dell'applicabilità tiene conto del principio di proporzionalità, fatta salva la definizione di cui all', punto 33), e conformemente all', paragrafo 5, con riguardo al livello del sostegno assegnato, se appropriato. La valutazione dell'adempimento si limita ai criteri previsti dalle norme specifiche di ciascun fondo e dalla parte II dell'allegato XI.
2. L'accordo di partenariato stabilisce una sintesi della valutazione dell'ottemperanza di condizionalità ex ante applicabili a livello nazionale e per quelle che, secondo la valutazione di cui al paragrafo 1, non siano soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato, indica le azioni da intraprendere, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione di tali azioni. Ciascun programma individua quali delle condizionalità ex ante contemplate nelle norme specifiche pertinenti di ciascun fondo e delle condizionalità ex ante di cui alla parte II dell'allegato XI sono applicabili allo stesso e quali di esse, secondo la valutazione di cui al paragrafo 2, sono soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato e dei programmi. Ove condizionalità ex ante applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle azioni da attuare, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione. Gli Stati membri adempiono a tali condizionalità ex ante entro il 31 dicembre 2016 e riferiscono in merito al loro adempimento al più tardi nella relazione annuale di attuazione, nel 2017, conformemente all', paragrafo 4, o nella relazione sullo stato di attuazione, nel 2017, conformemente all', paragrafo 2.
3. La Commissione valuta la coerenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dallo Stato membro sull'applicabilità delle condizionalità ex ante e sull'adempimento di dette condizionalità nell'ambito della sua valutazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato.
Tale valutazione dell'applicabilità da parte della Commissione tiene conto, conformemente all', paragrafo 5, del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. La valutazione dell'adempimento da parte della Commissione è limitata ai criteri stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo e di cui alla parte II dell'allegato XI e rispetta le competenze nazionali e regionali per decidere misure specifiche e adeguate in relazione alle politiche, incluso il contenuto delle strategie.
4. In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sull'applicabilità di una condizionalità ex ante all'obiettivo specifico delle priorità di un programma o sul suo adempimento, la Commissione è tenuta a dimostrare sia l'applicabilità ai sensi della definizione di cu all', punto 33), sia l'inadempimento.
5. Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi a favore della pertinente priorità del programma in attesa che siano completate in maniera soddisfacente le azioni di cui al paragrafo 2, se del caso, per evitare di compromettere gravemente l'efficacia e l'efficienza del raggiungimento degli obiettivi specifici della priorità interessata. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante applicabile che non è stata soddisfatta alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e dei relativi programmi, entro il termine fissato al paragrafo 2, costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi da parte della Commissione a favore delle priorità interessate del programma. In entrambi i casi, l'ambito di applicazione della sospensione è proporzionato e tiene conto delle azioni da intraprendere e dei fondi a rischio.
6. Il paragrafo 5 non si applica in caso di accordo tra la Commissione e lo Stato membro sulla non applicabilità di una condizionalità ex ante o sul fatto che una condizionalità ex ante applicabile è stata soddisfatta, come indicato mediante l'approvazione del programma e dell'accordo di partenariato, ovvero in mancanza di osservazioni della Commissione entro 60 giorni dalla presentazione della pertinente relazione di cui al paragrafo 2.
7. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi a favore di una priorità qualora uno Stato membro abbia completato le azioni relative all'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili al programma interessato e non soddisfatte al momento della decisione della Commissione sulla sospensione. Essa pone fine senza indugio alla sospensione anche qualora, in seguito alla modifica del programma relativo alla priorità interessata, la condizionalità ex ante in questione non sia più applicabile.
8. I paragrafi da 1 a 7 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.
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