Art. 17

Adozione dell'accordo di partenariato riveduto in caso di differimento dell'entrata in vigore di un regolamento specifico di un fondo

In vigore dal 17 dic 2013
Adozione dell'accordo di partenariato riveduto in caso di differimento dell'entrata in vigore di un regolamento specifico di un fondo 1.   Ove si applichi l', paragrafo 5, ogni Stato membro presenta alla Commissione un accordo di partenariato riveduto che include gli elementi mancanti dall'accordo di partenariato del fondo SIE in questione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento specifico del fondo che era stato oggetto del differimento. 2.   La Commissione valuta la compatibilità dell'accordo di partenariato riveduto con il presente regolamento a norma dell', paragrafo 1, e adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, intesa ad approvare l'accordo di partenariato riveduto a norma dell', paragrafo 2.
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Adozione dell'accordo di partenariato riveduto in caso di differimento dell'entrata in vigore di un regolamento specifico di un fondo (Art. 17 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo