Art. 33
Principi e obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi e degli accordi in materia di scambio e gestione congiunta
In vigore dal 11 dic 2013
Principi e obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi e degli accordi in materia di scambio e gestione congiunta
1. Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione avvia un dialogo con tali paesi terzi al fine di garantire che gli stock in questione siano gestiti in modo sostenibile conformemente al presente regolamento, in particolare all'obiettivo stabilito all', paragrafo 2. Qualora non sia raggiunto un accordo formale, l'Unione compie ogni sforzo in vista della conclusione di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, in particolare con riguardo all'obiettivo di cui all', paragrafo 2, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione.
2. Al fine di assicurare uno sfruttamento sostenibile degli stock condivisi con paesi terzi e di garantire la stabilità delle operazioni di pesca delle sue flotte, l'Unione si adopera per concludere, nel rispetto dell'UNCLOS, accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi per la gestione congiunta degli stock, che definiscono tra l'altro, ove opportuno, le modalità di accesso alle acque e alle risorse e le condizioni per tale accesso, l'armonizzazione delle misure di conservazione e lo scambio di possibilità di pesca.
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