Art. 34

Promozione dell'acquacoltura sostenibile

In vigore dal 11 dic 2013
Promozione dell'acquacoltura sostenibile 1.   Al fine di promuovere la sostenibilità e di contribuire all'approvvigionamento alimentare e alla sicurezza del medesimo, nonché alla crescita e all'occupazione, la Commissione definisce orientamenti strategici dell'Unione non vincolanti relativi alle priorità e agli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibile. Tali orientamenti strategici tengono conto delle rispettive posizioni di partenza e delle diverse situazioni all'interno dell'Unione e costituiscono la base di piani strategici nazionali pluriennali volti a: a) migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e l'innovazione; b) ridurre l'onere amministrativo e rendere l'attuazione del diritto dell'Unione più efficace e rispondente alle esigenze delle parti interessate; c) favorire l'attività economica; d) diversificare e migliorare la qualità della vita nelle zone costiere e interne; e) integrare le attività di acquacoltura nella pianificazione dello spazio marittimo, costiero e delle zone interne. 2.   Gli Stati membri definiscono un piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sul loro territorio entro 30 juin 2014 3.   Il piano strategico nazionale pluriennale include gli obiettivi degli Stati membri e le misure e le tempistiche richieste per realizzarli. 4.   I piani strategici nazionali pluriennali intendono in particolare realizzare le seguenti finalità: a) semplificazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda valutazioni e studi d'impatto e licenze; b) ragionevole certezza per gli operatori del settore dell'acquacoltura per quanto riguarda l'accesso alle acque e al territorio; c) fissazione di indicatori di sostenibilità ambientale, economica e sociale; d) valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri, specialmente sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini negli Stati membri limitrofi; e) creazione di sinergie tra i programmi di ricerca nazionali e collaborazione tra il settore e la comunità scientifica; f) promozione del vantaggio competitivo di alimenti sostenibili e di qualità elevata; g) promozione delle pratiche e della ricerca relative all'acquacoltura per accentuare gli effetti positivi sull'ambiente e sulle risorse alieutiche e ridurre gli impatti negativi, anche tramite una minore pressione sugli stock ittici usati per la produzione di alimenti ed un uso più efficiente delle risorse. 5.   Gli Stati membri provvedono allo scambio di informazioni e buone pratiche tramite un metodo aperto di coordinamento delle misure nazionali contenute nei piani strategici nazionali pluriennali. 6.   La Commissione incoraggia lo scambio d'informazioni e di migliori prassi tra gli Stati membri ed agevola il coordinamento delle misure nazionali previste nei piani strategici nazionali pluriennali.
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