Art. 35

Obiettivi

In vigore dal 11 dic 2013
Obiettivi 1.   È istituita un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (organizzazione comune dei mercati) al fine di: a) contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti all' e in particolare allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive; b) consentire al settore della pesca e dell'acquacoltura di applicare la PCP al livello adeguato; c) rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i produttori; d) migliorare la trasparenza e la stabilità dei mercati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione lungo la catena di approvvigionamento, garantire un maggior equilibrio nella distribuzione del valore aggiunto lungo la catena di approvvigionamento del settore, nonché rafforzare l'informazione e la consapevolezza dei consumatori attraverso comunicazioni e un'etichettatura che forniscano informazioni comprensibili; e) contribuire a garantire condizioni di parità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione promuovendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche; f) contribuire a garantire ai consumatori un'offerta di prodotti della pesca e dell'acquacoltura diversificata; g) fornire al consumatore informazioni verificabili e precise sull'origine del prodotto e sul suo modo di produzione, in particolare tramite la marchiatura e l'etichettatura. 2.   L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) che sono commercializzati nell'Unione. 3.   L'organizzazione comune dei mercati comprende in particolare: a) l'organizzazione del settore, incluse misure di stabilizzazione dei mercati; b) piani di produzione e commercializzazione delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura; c) norme comuni di commercializzazione; d) informazione dei consumatori.
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