Art. 35
Obiettivi
In vigore dal 11 dic 2013
Obiettivi
1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (organizzazione comune dei mercati) al fine di:
a)
contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti all' e in particolare allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive;
b)
consentire al settore della pesca e dell'acquacoltura di applicare la PCP al livello adeguato;
c)
rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i produttori;
d)
migliorare la trasparenza e la stabilità dei mercati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione lungo la catena di approvvigionamento, garantire un maggior equilibrio nella distribuzione del valore aggiunto lungo la catena di approvvigionamento del settore, nonché rafforzare l'informazione e la consapevolezza dei consumatori attraverso comunicazioni e un'etichettatura che forniscano informazioni comprensibili;
e)
contribuire a garantire condizioni di parità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione promuovendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;
f)
contribuire a garantire ai consumatori un'offerta di prodotti della pesca e dell'acquacoltura diversificata;
g)
fornire al consumatore informazioni verificabili e precise sull'origine del prodotto e sul suo modo di produzione, in particolare tramite la marchiatura e l'etichettatura.
2. L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) che sono commercializzati nell'Unione.
3. L'organizzazione comune dei mercati comprende in particolare:
a)
l'organizzazione del settore, incluse misure di stabilizzazione dei mercati;
b)
piani di produzione e commercializzazione delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;
c)
norme comuni di commercializzazione;
d)
informazione dei consumatori.
Storico versioni
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