Art. 32

Sostegno finanziario

In vigore dal 11 dic 2013
Sostegno finanziario 1.   L'Unione fornisce sostegno finanziario ai paesi terzi nell'ambito degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile al fine di: a) prendere in carico una parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche nelle acque dei paesi terzi; la parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche che devono pagare gli armatori dell'Unione è valutata per ciascun accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile o relativo protocollo, deve essere equa, non discriminatoria e commensurata ai vantaggi ottenuti mediante le condizioni di accesso; b) istituire il contesto di governance, che include lo sviluppo e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, promuovere processi di consultazione con i gruppi di interesse e le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca sostenibile da parte del paese terzo. Tale sostegno finanziario è subordinato al conseguimento di risultati specifici ed è complementare e coerente con i progetti e programmi di sviluppo realizzati nel paese terzo in questione. 2.   Nell'ambito di ciascun accordo di partenariato per una pesca sostenibile, il sostegno finanziario per l'aiuto settoriale è disaccoppiato dai pagamenti per l'accesso alle risorse alieutiche. L'Unione impone risultati specifici quale condizione per i pagamenti a titolo del sostegno finanziario e segue attentamente i progressi compiuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1380:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo